La Città Metropolitana rende le proprie determinazioni in merito all'autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni al progetto presentato.
Fonte normativa
- Art. 242, c.7, D.Lgs. D.Lgs.152/2006 ('Norme in materia ambientale') e successive modifiche.
- L.R. 10/2009 ('Norme in materia di bonifiche di siti contaminati') e successive modifiche
Potere sostitutivoIl titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali è individuato nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art 2, comma 9bis della
L. n.241/1990 ('Nuove norme sul procedimento amministrativo') e e successive modifiche e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.
Descrizione tempisticaNé il D.lgs. 152/2006 né la L.R. 10/2009 fissano termini per l'avvio del procedimento. Il D. Lgs. 152/2006 (art. 242, c.7) fissa in 60 giorni i tempi per l'approvazione dell'Analisi di Rischio