Il tempo massimo per il procedimento di Autorizzazione Unica è di 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni (richiesta di integrazioni, procedimento di VIA regionale).
Fonte normativa
Non espressamente definito da Regione all'art. 28 L.R. 16/2008,
L.R. 16/2008 che fino alla modifica del 2017 prevedeva 90 giorni.
La normativa nazionale stabilisce 180 gg artt 52 quinquies e sexies D.P.R. 327/2001 (cfr. art.5 stesso DPR),
D.P.R. 327/2001.
Potere sostitutivoIl titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2 comma 9 bis L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova.
Descrizione tempisticaLa tempistica è dettata dalla normativa regionale indicata che ha dimezzato i tempi procedimentali previsti dalla normativa nazionale e prevede la convocazione di Conferenza di servizi, in forma simultanea e modalità sincrona.