- 150 giorni in caso di autorizzazione di nuovo impianto e di modifica sostanziale
- 180 giorni in caso di rinnovo di autorizzazione
- 45 giorni in caso di modifica non sostanziale
Fonte normativa
- Art. 208, comma 8, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (nuovo impianto e modifica sostanziale)
- Art. 208, comma 12, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (rinnovo)
- Art. 35, l. r. 18/1999 (modifica non sostanziale)
Potere sostitutivoAi sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9.01.2014, il titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2 comma 9 bis L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova.
Descrizione tempisticaIl tempo di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 150 giorni dalla presentazione della domanda. Il procedimento può essere interrotto una sola volta in caso di richiesta di
integrazioni (art. 208, c. 9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Ciò vuol dire che una volta pervenute le integrazioni richieste riparte il conteggio dei 150 giorni per poter concludere il procedimento.L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni anteriormente la data di scadenza.In caso di impianti sperimentali i tempi di rilascio dell'autorizzazione o di rinnovo della stessa sono dimezzati ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..