E' necessaria per intraprendere operazioni di recupero dei rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) in regime di procedure semplificate, nel rispetto delle norme tecniche
previste all'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In casi diversi si rimanda all'Autorizzazione Unica per lo smaltimento e il recupero di rifiuti prevista all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
Con l'introduzione dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ad opera del D.P.R. 59/2013, la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è
sostituita dall'AUA; per tali attività è fatta salva la facoltà (e non l'obbligo) dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso si tratti di attività
soggette unicamente a comunicazioni, oppure congiuntamente comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione telematica della comunicazione per il tramite
del SUAP del Comune territorialmente competente.
L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce:
- Autorizzazione agli scarichi idrici;
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta in materia di acustica;
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto in un unico titolo sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per esercire l'attività.
In caso l'AUA sostituisca solo comunicazioni il procedimento non è prevista la convocazione di una conferenza dei servizi.