Approvazione Analisi di Rischio (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)

L'Analisi di Rischio valuta i rischi sanitari da contaminazione ambientale e viene approvata secondo il D.Lgs. 152/2006 e la Legge Regionale 10/09, per i Comuni con meno di 8.000 abitanti. [Codice procedimento A.16bis]

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

  • Il soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 è obbligato ad avanzare l'istanza.
  • Il proprietario del terreno o altro soggetto interessato hanno la facoltà di presentare la richiesta ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs.152/2006.
  • Ai sensi degli art. 244 e 250 del D. Lgs. 152/2006, l'Amministrazione pubblica competente deve presentare la richiesta qualora non sia individuabile o non provveda il responsabile della contaminazione e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.

Descrizione

L'Analisi di Rischio è lo strumento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare lo stato di qualità ambientale di un sito in relazione alle condizioni di rischio sanitario potenzialmente indotto dalle condizioni dei terreni e delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 (verificate mediante modellazione concettuale e numerica atta a definire i valori limite sito-specifici, denominati CSR, per i contaminanti nei terreni e nelle acque sotterrane)
  • Approvazione Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e degli artt. 5 e 9 della LR 10/09 (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)
  • Approvazione Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e degli artt. 5 e 9 della LR 10/09 (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)
  • Approvazione Analisi di Rischio ai sensi del DM 31/15 e degli artt. 5 e 9 della LR 10/09 (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)

Come fare

La domanda può essere presentata
  • On line, selezionando il link 'Accedi al servizio' ed utilizzando le credenziali SPID o CIE per accedere al servizio online. Nella scheda che viene presentata:
    • è obbligatorio compilare i 'DATI DEL RICHIEDENTE'
    • se l'istanza è presentata per una persona fisica diversa dal richiedente è necessario compilare la sezione 'BENEFICIARIO PERSONA FISICA'
    • Se l'istanza è presentata per una persona giuridica è necessario compilare la sezione 'BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA'
  • via pec all'indirizzo presente nel pie' di pagina di questo portale
  • all'ufficio archivio/protocollo della Città metropolitana di Genova Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova
ATTENZIONE! Per presentare istanza via PEC o cartacea è necessario scaricare ed allegare il Modulo Informazioni Anagrafiche (file .pdf) debitamente compilato.

Ricevimento

Il mercoledì e venerdì previo appuntamento presso:
Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente - Ufficio Rifiuti Scarichi e bonifiche, Largo Cattanei 3 16147 GENOVA

Cosa serve

I proponenti devono predisporre:
  • Modulo dati Richiedente/Beneficiario in allegato (solo se l'istanza NON è presentata Online)
  • Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (vedi istruzioni di dettaglio)
  • Versamento oneri istruttori tramite PagoPA di Città Metropolitana di Genova
  • elaborato tecnico di Analisi di Rischio con i contenuti definiti nell'Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e nelle specifiche linee guida ISPRA. Per i punti venti vendita di carburante l'elaborato è redatto secondo le indicazioni de DM 31/2015

ATTENZIONE!Per presentare istanza via PEC o cartacea è necessario scaricare ed allegare il Modulo Informazioni Anagrafiche (file .pdf) debitamente compilato.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione per la domanda presentata

Tempi e scadenze

La Città Metropolitana approva l'Analisi di Rischio entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni o modifiche all'elaborato.
Fonte normativa
  • Art. 242, c.7, D.Lgs. D.Lgs.152/2006 ('Norme in materia ambientale') e successive modifiche.
  • L.R. 10/2009 ('Norme in materia di bonifiche di siti contaminati') e successive modifiche
  • L. n.241/1990 ('Nuove norme sul procedimento amministrativo') e successive modifiche
Potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali è individuato nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art 2, comma 9bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.
Descrizione tempistica
Né il D.lgs. 152/2006 né la L.R. 10/2009 fissano termini per l'avvio del procedimento. Il D. Lgs. 152/2006 (art. 242, c.7) fissa in 60 giorni i tempi per l'approvazione dell'Analisi di Rischio

60 giorni

Giorni scadenza istanza dalla data di protocollazione

Quanto costa

Il contributo per le spese di istruttoria per l'Autorizzazione unica (approvato con D.G.P. n. 183 prot. 143284 del 06.12.2011) è pari a euro 520,00
I pagamenti devono essere effettuati tramite il sistema PagoPA di Città Metropolitana di Genova

Codice dell'Ente erogatore (IPA)

CMGE
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Data Ultimo Aggiornamento: 18/02/25 15.17